Dichiarazione di protezione dei dati e condizioni generali per le agenzie di reclutamento

1       Dichiarazione di protezione dei dati

Al momento di candidarsi in modalità elettronica per una posizione all'interno del Gruppo Senevita, Lei mette a nostra disposizione i suoi dati personali.
Il Gruppo Senevita tratta i suoi dati nel rispetto della riservatezza. I dati da Lei trasmessi servono esclusivamente a trattare la sua candidatura e saranno messi a disposizione solo dei collaboratori responsabili del processo di reclutamento e dei potenziali superiori. Il Gruppo Senevita si riserva di ricevere ed esaminare i suoi dati anche per altre posizioni adatte all'interno del Gruppo Senevita. In nessun caso i suoi dati saranno trasmessi a soggetti terzi esterni al Gruppo Senevita.
I suoi dati saranno cancellati una volta trascorsi dodici mesi dalla conclusione del processo di reclutamento del Gruppo Senevita. Non sarà data alcuna comunicazione della cancellazione.
Ogni volta che visita le nostre pagine web, di norma vengono salvati il suo indirizzo IP, la pagina web a partire dalla quale ha raggiunto il nostro sito, la data e la durata della visita. L'indirizzo IP fornisce informazioni sul suo nome di dominio, ma non su altri dati personali.
Lei prende atto del fatto che i suoi dati vengono salvati in Svizzera sul server di un fornitore di siti web incaricato dal Gruppo Senevita. 
I collaboratori responsabili del processo di reclutamento redigono statistiche interne in forma anonimizzata sui dati registrati.
Sia il Gruppo Senevita che il fornitore di siti web mettono in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i suoi dati. La trasmissione e il trattamento dei dati avvengono nel rispetto degli standard generali di sicurezza dei dati conformi allo stato della tecnica.
Il Gruppo Senevita segnala che, qualora impedisca il salvataggio di tutti i cookie, potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del nostro portale di candidatura. È possibile acconsentire al salvataggio dei cookie attraverso un'apposita impostazione del browser.
Cliccando sul pulsante corrispondente Lei dichiara il suo consenso al trattamento dei dati in conformità alle presenti disposizioni. Il suo consenso sarà registrato.

2       Condizioni generali per le agenzie di reclutamento

Condizioni generali del Gruppo Senevita per il collocamento del personale presso le società del Gruppo Senevita (di seguito aziende/filiali):

1       Campo di applicazione

Le presenti Condizioni generali (di seguito: “CG”) stabiliscono le condizioni generali che le agenzie preposte devono applicare nella selezione di personale per le strutture e le filiali del Gruppo Senevita.

Il contratto fra le strutture e filiali del Gruppo Senevita da un lato e l’agenzia di selezione di personale dall’altro si ritiene stipulato soltanto previa accettazione delle presenti CG da parte dell’agenzia di reclutamento. Con l’invio del dossier di candidatura da parte dell’agenzia di reclutamento alle strutture/filiali l’agenzia di reclutamento riconosce in toto le presenti CG. Si ritengono espressamente escluse le condizioni generali dell’agenzia di reclutamento.

Le presenti CG sono valide anche per l’agenzia di reclutamento che opera su mandato, purché i relativi contratti non se ne discostino espressamente.

Le presenti CG non danno luogo ad alcun obbligo per la struttura/filiale del Gruppo Senevita di richiedere effettivamente anche le prestazioni dell’agenzia di reclutamento descritte nelle presenti CG e/o di stipulare contratti di mandato con l’agenzia di reclutamento.

2       Autorizzazione d'esercizio

L’ agenzia di reclutamento dichiara di osservare le norme di legge in materia di selezione del personale e di disporre delle autorizzazioni necessarie per tale selezione. Su richiesta, l’agenzia di reclutamento presenterà alla struttura/filiale copie delle rispettive autorizzazioni. Eventuali modifiche o revoche delle autorizzazioni necessarie dovranno essere tempestivamente comunicate al Gruppo Senevita allegando i rispettivi documenti.

3       Servizi offerti dall'agenzia di reclutamento

L’agenzia di reclutamento si incarica su base contingente per le strutture e le filiali del Gruppo Senevita della selezione e dell’assunzione di personale dirigenziale e specialistico per i posti di lavoro a tempo indeterminato. L’agenzia di reclutamento si accerta che i candidati e le candidate inseriti/e nelle strutture e nelle filiali siano adatti/e alla posizione vacante. L’agenzia di reclutamento è tenuta a verificare mediante colloquio individuale l’idoneità professionale e personale delle persone che raccomanda per un posto vacante prima di presentare alla struttura o alla filiale un dossier completo (descrizione e curriculum vitae completo del candidato/della candidata, informazioni sulla motivazione e sulle aspettative salariali, tutti i certificati, i diplomi e altri documenti importanti per la candidatura).

L’invio del dossier di candidatura deve avvenire esclusivamente tramite il portale candidature delle rispettive aziende del Gruppo Senevita. Eventuali dossier ricevuti da altre fonti non saranno tenuti in considerazione. La persona di riferimento per l’agenzia di reclutamento è la persona referente dell’ufficio risorse umane indicata nell’annuncio. Si scoraggia l’agenzia di reclutamento dal contattare i superiori o i collaboratori/le collaboratrici, salvo previa consultazione con la persona responsabile dell’ufficio Risorse umane.

All’agenzia di reclutamento è fatto divieto di pubblicare l’annuncio di lavoro delle strutture e delle filiali del Gruppo Senevita nell’homepage del proprio sito aziendale.

La selezione del personale avviene su base contingente e non conferisce all’agenzia di reclutamento alcuna esclusiva per l’intermediazione. Il Gruppo Senevita ha facoltà di operare in modo autonomo per la rispettiva posizione vacante nonché di coinvolgere anche altre agenzie di selezione del personale.

Il Gruppo Senevita si riserva espressamente il diritto di interrompere la collaborazione con l’agenzia di reclutamento senza obbligo di rimborso e senza obbligo di addurre motivazioni in caso di violazione delle presenti condizioni.

Il Gruppo Senevita e le sue strutture e filiali hanno il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun costo fino alla stipula del contratto di lavoro tra le strutture o le filiali e la persona selezionata dall’agenzia per la posizione pubblicizzata.

4       Onorario d'agenzia e condizioni

Salvo diversamente disposto per iscritto, la collaborazione tra il Gruppo Senevita e le sue strutture o filiali da un lato e l’agenzia di reclutamento dall’altro avviene esclusivamente su base contingente. Il Gruppo Senevita e le sue strutture/filiali sono tenuti a pagare una commissione d’agenzia solo contestualmente alla stipula del contratto di lavoro fra il Gruppo Senevita e le sue società/filiali da un lato e la persona selezionata dall’agenzia di reclutamento per la posizione pubblicizzata dall’altro. L’onorario è calcolato in percentuale sullo stipendio annuo lordo concordato tra le strutture/filiali e la persona collocata dall’agenzia e indicato nel relativo contratto di lavoro. Lo stipendio annuo lordo non include pagamenti una tantum, bonus, indennità di spesa, indennità di turno e di reperibilità o affini.

L’onorario d’agenzia viene calcolato come segue:

Stipendio annuo lordo commissioni d'agenzia
fino a CHF 80'000 10 %
da CHF 80'001 a CHF 100'000 fino al 12 %
da CHF 100'001 a CHF 110'000 fino al 14 %
da CHF 110'001 a CHF 120'000 fino al 16 %
da CHF 120'001 a CHF 130'000 fino al 18 %
> CHF 130'001 fino al 20 %


La fattura relativa all’onorario viene emessa dall’agenzia di reclutamento al momento della stipula del contratto tra la persona selezionata da un lato e il Gruppo Senevita e le sue strutture e filiali dall’altro, con un termine di pagamento di 30 giorni. L’onorario d’agenzia non include l’imposta sul valore aggiunto applicabile a norma di legge.

5       Esclusione / riduzione della richiesta di onorario d'agenzia

L’agenzia di reclutamento non può rivendicare alcun diritto a un onorario o onorario ridotto nei seguenti casi:

  • La persona selezionata si è già candidata in passato autonomamente presso il Gruppo Senevita e le relative strutture e filiali oppure è stata selezionata da terzi.
     
  • Un candidato/una candidata presentato/a dall’agenzia di reclutamento si candida autonomamente o mediante terzi per un’altra funzione/posizione.
     
  • Il collocamento di un candidato/una candidata non è andato a buon fine e oltre sei mesi dopo tale mancato collocamento (fa fede la data di presentazione del dossier) la persona stipula per la stessa posizione un contratto di lavoro con il Gruppo Senevita.
     
  • L’agenzia di reclutamento non ha o non aveva una licenza operativa valida al momento della presentazione del dossier.
     
  • Il candidato/la candidata non soddisfa i criteri/requisiti legali per l’esercizio della funzione.
     
  • Il candidato/la candidata non assume l’incarico dopo aver stipulato il contratto oppure lo rescinde prima di iniziare il lavoro oppure il contratto viene rescisso dal Gruppo Senevita o dalla struttura/filiale prima dell’inizio del lavoro. Gli onorari già corrisposti devono essere restituiti al Gruppo Senevita o alle sue strutture/filiali.
     
  • Il candidato/la candidata o il Gruppo Senevita o le sue strutture/filiali rescindono il contratto di lavoro dopo l’assunzione dell’incarico entro il periodo di prova concordato di 3 mesi (con esclusione dei casi di riorganizzazione da parte del Gruppo Senevita o delle sue strutture/filiali). In questo caso l’onorario d’agenzia si riduce al 25%. Vale a dire 75% degli onorari già corrisposti devono essere restituiti dall’agenzia di reclutamento al Gruppo Senevita o alle sue strutture/filiali.

All’agenzia di reclutamento è fatto divieto di accaparrarsi e/o selezionare per altri le persone da essa selezionate e già assunte dal Gruppo Senevita il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto. In caso di violazione, l’agenzia di reclutamento dovrà corrispondere una penale pari a CHF 20 000,00. Il pagamento della penale non esonera l’agenzia di reclutamento dai suoi obblighi contrattuali. Questo è dovuto in aggiunta all’eventuale risarcimento dei danni. Ciò non preclude la perdita del diritto alla retribuzione delle agenzie di selezione del personale e il loro obbligo di rimborso.

6       Selezione der personale su mandato

Nel caso di un incarico di ricerca su mandato, i servizi e gli altri accordi a integrazione delle presenti CG devono essere definiti per iscritto in un contratto di mandato a parte. L’onorario d’agenzia è fissato come somma forfettaria o come percentuale del salario annuo lordo.

7       Obbligo di riservatezza e protezione dei dati

L’agenzia di reclutamento si impegna a trattare sempre – anche una volta terminato il contratto – con la massima riservatezza tutti i documenti e tutte le informazioni che le sono stati resi disponibili da o mediante il Gruppo Senevita o le sue strutture/filiali in relazione alla collaborazione o al fine del suo svolgimento e a utilizzare questa documentazione al solo fine dell’adempimento delle finalità contrattuali e non per altre finalità senza il consenso scritto del Gruppo Senevita. In particolare, se la documentazione viene trasmessa a società affiliate, pubblicata o utilizzata per proprie finalità, è necessario richiedere l’espresso consenso scritto da parte del Gruppo Senevita. In particolare, l’agenzia di selezione del personale garantirà anche l’assoluta riservatezza di tutti i dati e di tutte le relazioni commerciali delle società affiliate.

Ciascuna parte si impegna a rispettare la legislazione sulla protezione dei dati nel trattamento dei dati personali e ad adottare misure per proteggere tali dati dall’accesso non autorizzato da parte di terzi. I dossier di candidatura possono essere divulgati dall’agenzia di reclutamento solo previo consenso delle persone interessate.

8       Disposizioni finali

L’eventuale inefficacia o nullità di singole disposizioni del presente accordo non pregiudicherà l’efficacia e la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni inefficaci o nulle sono sostituite da quelle che corrispondono o si avvicinano il più possibile all’obiettivo economico previsto dalle parti contrattuali.

A tutti i rapporti giuridici fra l’agenzia di reclutamento e il Gruppo Senevita o le sue strutture/filiali si applicherà in via esclusiva il diritto svizzero. Il foro competente per ogni eventuale controversia fra l’agenzia di reclutamento e il Gruppo Senevita è il foro di Muri b. Bern.

Le presenti condizioni generali entrano in vigore in data 01.03.2024.

Muri b. Bern, marzo 2024